Cancellazione protesti assegni Roma

Cancellazione protesti assegni Roma  per avvenuta riabilitazione La normativa non prevede, per quanto riguarda gli assegni, la cancellazione dei relativi protesti prima che sia decorso un anno dalla data di levata degli stessi, anche se il pagamento è avvenuto entro i 12 mesi.

 

Il debitore che ha provveduto al pagamento dell’assegno – compreso spese ed interessi legali – potrà richiedere la cancellazione del relativo protesto, decorso un anno dalla data di levata dello stesso, previo ottenimento del decreto di riabilitazione rilasciato dal Tribunale competente per residenza/sede legale (art. 17 Legge 108/96). Il rilascio del decreto di riabilitazione pertanto non comporta automaticamente la cancellazione dei protesti dal Registro Informatico Protesti.

La stessa deve essere richiesta con apposita domanda di cancellazione per avvenuta riabilitazione, compilata in ogni sua parte e firmata dal soggetto protestato e presentata alla Camera di commercio che ha pubblicato il protesto. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: copia del documento d’identità del firmatario della domanda e dell’eventuale delegato; marca da bollo da 16 euro;  diritti di segreteria da 8 euro per ogni protesto: consulta le modalità di pagamento. copia conforme all’originale del decreto di riabilitazione rilasciata dal Tribunale.

La conformità del decreto può essere attestata anche dagli avvocati, in base alla normativa vigente sul processo telematico, ai sensi dei rispettivi articoli e commi del d.l. n. 179/2012 (dichiarazione di conformità riportante esattamente gli estremi di legge). Occorre distinguere i due seguenti casi: copiabbbb analogica (cartacea) estratta dal fascicolo telematico – la certificazione di conformità deve essere apposta in calce al documento analogico, firmato dall’avvocato (allegare copia del documento di identità del firmatario);

copia informatica estratta dal fascicolo telematico – il file contenente la copia del decreto con in calce la dichiarazione di conformità, dovrà essere firmato digitalmente dall’avvocato. Non è necessario allegare la copia conforme all’originale del decreto di riabilitazione se il provvedimento è stato già acquisito agli atti, in quanto trasmesso d’ufficio dal Tribunale competente.

In merito alla tempistica di rilascio dei decreti e/o la trasmissione degli stessi alla Camera di commercio, si prega di rivolgersi esclusivamente al Tribunale competente. Il pagamento dell’assegno, anche se effettuato nel termine di 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione, impedisce le sanzioni amministrative e l’iscrizione alla Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI), ma non evita il protesto. Il CAI è un archivio gestito dalla Banca d’Italia .Informazioni utili: visita la pagina Guida alla compilazione di un assegno. In alternativa alla presentazione cartacea, è possibile la presentazione in modalità informatica dell’istanza di cancellazione protesti per avvenuta riabilitazione tramite apposito applicativo.

L’istanza in modalità informatica può essere inviata: dal soggetto protestato (legale rappresentante in caso di società) solo nei casi in cui il provvedimento sia stato già acquisito agli atti dalla Camera di Commercio, in quanto già trasmesso d’ufficio dal Tribunale competente. In merito alla tempistica di rilascio dei decreti e/o la trasmissione degli stessi alla Camera di Commercio, è necessario rivolgersi esclusivamente al Tribunale.

Nel caso in cui il Tribunale non abbia trasmesso il decreto, non può essere presentata l’istanza in modalità informatica e in caso di invio la stessa sarà annullata d’ufficio per irricevibilità; dall’avvocato che, su incarico del soggetto protestato, ha seguito il procedimento della riabilitazione, il quale dovrà inviare l’istanza presentata in Tribunale e il decreto di riabilitazione con attestazione di conformità (firmata digitalmente), ai sensi del D.L. 179/2012 e successive modifiche.

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